Lo studio dell’amministratore di condominio richiede il possesso di determinate competenze relative alla formazione e alla professionalità del titolare.
Requisiti e competenze dell’amministratore di condominio
L’amministratore di condominio è la figura professionale che si occupa della gestione delle parti comuni di proprietà dei residenti di un edificio.
In base alla riforma parziale del diritto condominiale con la Legge 220/2012 in vigore dal 2013 e del successivo D.M. n.140 del 2014, un professionista che ha in animo di aprire uno studio di amministrazione condominiale deve possedere specifici requisiti che di seguito si elencano.
- Essere in possesso di diploma di scuola media secondaria;
- Possedere l’attestato di frequenza del corso di formazione iniziale;
- Dimostrare di partecipare a periodici corsi di aggiornamento professionale;
- Godere dei diritti civili e degli attributi di onorabilità.
In riferimento a quest’ultimo aspetto chi ambisce alla professione di amministratore condominiale non deve risultare soggetto a misure di prevenzione, cioè non deve risultare interdetto o inabilitato e non deve risultare annotato nelle liste dei protesti cambiari.
In più deve essere libero da condanne per atti esperiti contro la pubblica amministrazione, verso l’amministrazione della giustizia, verso il patrimonio o per ogni altro atto non colposo per il quale le norme vigenti prevedono una pena di reclusione da due a cinque anni.
Requisiti professionali: eccezioni
Per quanto riguardano quelli chiamati “requisiti professionali” vi sono delle eccezioni che la Legge prevede in caso che gli amministratori siano anche condomini dell’edificio, per cui sono esonerati dall’obbligo del diploma, dal corso di formazione professionale e dall’aggiornamento.
Per quei professionisti che hanno lavorato nel settore condominiale per almeno un anno che sia inserito nell’arco temporale che va dal 2010 al 2013, anno di entrata in vigore della parziale riforma del diritto condominiale, essi sono esonerati dall’obbligo del possesso del diploma di scuola secondaria e anche dal corso di formazione iniziale, ma sono obbligati alla formazione periodica annuale.
Per tali agevolazioni è necessario dimostrare l’effettivo compimento dell’attività professionale con dimostrazione attraverso valida documentazione.
Avvocato amministratore di condominio
Nel caso in cui un avvocato esercita la professione forense tra i suoi incarichi può anche sommare quello di amministratore di condominio, ma gli è impedito di assumere la carica e quindi il ruolo di amministratore di società aventi ad oggetto l’attività per le gestioni dei condomini.
Formazione dell’amministratore
Per la formazione di quei professionisti futuri amministratori di condominio, quella che è la norma base di riferimento è rappresentata dal contenuto del D.M. n. 140/2014, nel quale sono riportati requisiti e criteri occorrenti per l’esercizio dell’attività formativa e i contenuti di studio e pure le modalità con cui vengono svolti i corsi di formazione.
In particolare la gestione e l’organizzazione materiale dei corsi di formazione è sempre affidata a responsabili scientifici in possesso di spiccata e specifica professionalità, e in possesso dei necessari requisiti di onorabilità e professionalità, così come richiesto per la futura attività ai partecipanti al corso.
Durata e modalità dei corsi di formazione
La durata di detti corsi di formazione iniziale, propedeutica per conseguire la prescritta abilitazione, di solito è strutturata su un periodo di tempo di settantadue ore, con un periodo di quarantotto dedicate alla teoria e ventiquattro ore alle esercitazioni pratiche.
La moderna tecnologia consente pure di svolgere i corsi per via telematica, però la valutazione finale attraverso l’esame dovrà avvenire necessariamente di presenza, dopo il superamento di detto esame sarà rilasciato l’attestato di idoneità.
I corsi di aggiornamento a cui tutti gli amministratori sono tenuti a partecipare con cadenza annuale sono strutturati su lezioni di quindici ore distribuite tra la teoria e la pratica.
Le materie previste
Le materie previste per la formazione sono di seguito riportate: l’amministrazione condominiale (con particolare attenzione ai compiti e ai poteri dell’amministratore); la sicurezza degli edifici (con particolare riguardo ai requisiti di staticità e di risparmio energetico, ai sistemi di riscaldamento e di condizionamento, agli impianti idrici, elettrici ecc); le problematiche relative agli spinosi temi degli spazi comuni, dei regolamenti condominiali, della ripartizione dei costi in relazione alle tabelle millesimali; i diritti reali; la normativa urbanistica; i contratti; la contabilità; l’utilizzo degli strumenti informatici.
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