Inserimento lavorativo disabili – a chi rivolgersi
La Legge 68/99, ha introdotto nell’ordinamento italiano le norme mirate alla tutela del diritto al lavoro dei disabili per mezzo di servizi di sostegno e di collocamento mirato.
La finalità della Legge è quella di consentire alla persona disabile di poter lavorare e sentirsi integrato nella società, ma anche di scoprire che le capacità produttive di un lavoratore disabile può risultare persino più elevata o almeno pari a quella di un normale lavoratore non disabile.
Non ultimo, lo spirito della Legge promuove in un clima aziendale sano la reciproca solidarietà, l’altruismo e la tolleranza con conseguente immancabile crescita personale.
L’inserimento nel mondo del lavoro da parte di un lavoratore disabile può avvenire in tre modalità:
- Per chiamata diretta;
- Per chiamata numerica, in base ad una graduatoria formata nei centri per l’impiego;
- Per convenzione in virtù dell’art. 14, D. Lgs 276/03.
Art 14 dlgs 276/2003 – Cooperative sociali
L’inserimento nel modo lavorativo e così come l’inclusione sociale di persone disabili, come sopra accennato, costituiscono obiettivi basilari su cui le Istituzioni Nazionali hanno tentato di dare migliore attuazione nel corso degli ultimi decenni.
Uno degli strumenti tra gli strumenti più importanti è il collocamento mirato, dal quale è derivato l’istituto delle assunzioni obbligatorie, oltre che gli incentivi dispensate per chi assume persone diversamente abili.
Le convenzioni del citato ex art. 14 D.Lgs. n. 276/03 hanno realizzato uno strumento estremamente che si è rivelato vantaggioso e utile ma ancora poco conosciuto e sottoutilizzato.
Questa normativa esprime, in sintesi, che le aziende sono obbligate, con richiamo alla Legge 68/99, art.1 all’assunzione di una o più persone con disabilità in relazione della dimensione dell’organico aziendale nella misura del 7% dei dipendenti occupati, per un organico superiore alle 50 persone; per n.2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 in organico; n.1 lavoratore per un organico compreso tra 15 a 35 dipendenti.
In moltissimi casi quest’obbligo normativo ha incontrato diverse difficoltà di applicazione, anche tra le imprese sensibili alla problematica e attente alla Responsabilità Sociale.
Questa è la ragione per cui negli ultimi anni stanno implementandosi sempre di più le convenzioni previste dall’art 14 Dlgs 276/2003 (Legge Biagi) che, mira a favorire l’inserimento lavorativo di persone con disabilità in contesti protetti, che agevolano il lavoratore e non hanno impatto negativo sul contesto produttivo aziendale.
Come funziona la convenzione ex art. 14 dlgs 276/2003
La convenzione, in sintesi, è un accordo tra tre soggetti: l’impresa o azienda assegna alla Cooperativa Sociale una o più commesse per determinati lavori con la durata minima di un anno.
La cooperativa sociale, per poter svolgere il servizio per come previsto dalla commessa, assume una o più persone con disabilità per la copertura di altrettanti posti che l’azienda avrebbe dovuto assumere in base alle Legge 68/99 con un contratto di lavoro dipendente.
L’Ente preposto al controllo, solitamente la Provincia competente territorialmente, computa il lavoratore o i lavoratori assunti dalla cooperativa nella quota d’obbligo dell’azienda committente per l’intera durata della convenzione.
Le convenzioni sono sottoposte alle seguenti condizioni:
- La cooperativa sociale deve essere di tipo b e iscritta ad una organizzazione che ha accettato e firmato gli accordi così come previsti dalla legge;
- L’azienda sia anch’essa iscritta ad una organizzazione di datori di lavoro che ha accettato e firmato gli accordi previsti dalla legge;
- Il valore della commessa sia abbastanza grande da consentire l’assunzione del disabile;
- Il numero delle persone in convenzione sia minore, al massimo uguale, al 20% del totale da coprire secondo la 68/99.
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